Art. 1.

      1. È istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata «Accademia». L'Accademia è dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e contabile.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'università e della ricerca esercitano nei confronti dell'Accademia poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.
      3. L'Accademia ha il compito di formare professionalmente gli attori doppiatori.
      4. L'Accademia ha altresì lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante la realizzazione di apposite pubblicazioni e di banche dati pubbliche, destinati alla diffusione di una cultura cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali e salvaguardi la lingua e la cultura italiane.
      5. Per la realizzazione del compito e degli scopi di cui ai commi 3 e 4, l'Accademia provvede all'organizzazione e alla gestione di centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e sale doppiaggio, di sincronizzazione e di mixage, nonché di corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.